Descrizione
Il Sindaco ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 8 del 20/02/2026, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive che si svolgeranno sul territorio comunale.
Il provvedimento introduce specifiche misure restrittive per tutte le partite di calcio, basket, volley e altri incontri sportivi, inclusi quelli amichevoli, che si terranno presso lo stadio comunale, palestre e centri sportivi.
Cosa prevede l’ordinanza:
1. All’interno degli impianti sportivi. Divieto assoluto di somministrazione, vendita e asporto di bevande alcoliche e superalcoliche (anche in bicchieri di plastica o cartone). Divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, plastica rigida o lattine. È consentita esclusivamente la vendita in bicchieri di carta o plastica morbida.
2. Nelle aree limitrofe (entro 300 metri). Nelle due ore precedenti l'inizio dell'evento e fino a un’ora dopo il termine dello stesso, è vietato: la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di pubblici esercizi, attività commerciali e operatori ambulanti (anche se servite in bicchieri di plastica o cartone). La vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, plastica rigida o lattine.
Sanzioni
La violazione delle disposizioni costituisce un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile all’Albo Pretorio on-line del Comune di Santa Croce Camerina e, di seguito, in allegato.