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Prevenzione incendi e pulizia dei terreni: le nuove disposizioni

Dettagli della notizia

E' stata emanata una specifica ordinanza sindacale

Data:

21 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Si informa la cittadinanza che è stata emanata l'Ordinanza n. 10 del 21 aprile 2026 recante disposizioni in materia di prevenzione del rischio incendi, combustione controllata di residui vegetali in agricoltura e manutenzione dei lotti liberi nel territorio comunale.

L'ordinanza prevede obblighi di pulizia e manutenzione (entro il 15 maggio 2026). Tutti i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di terreni pubblici e privati sono tenuti a:

- Pulire terreni limitrofi a aree boschive e insediamenti abitativi, giardini privati, siepi che invadono strade o marciapiedi;
- Realizzare fasce tagliafuoco lungo i confini con strade di qualsiasi tipo, di larghezza non inferiore a 15 metri; 
- Per le aree libere non edificate all'interno del perimetro urbano:
- recintare l'intero perimetro;
- pulire e rimuovere vegetazione secca entro una fascia di rispetto di 35 metri dagli edifici e confini;
- rimuovere immediatamente rifiuti, arbusti e sterpaglie;
- In caso di presenza di ratti o parassiti, provvedere a disinfestazione e bonifica*

Divieti assoluti (dal 1° giugno al 31 ottobre 2026)- È vietato:

- Dare fuoco a stoppie ed erbacee;
- Bruciare residui agricoli;
- Lanciare mozziconi di sigarette da veicoli;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o terreni cespugliati;
- Usare motori, fornelli o simili che producono faville o brace;
- Far brillare mine o usare apparecchi a fiamma a meno di 200 metri dai margini esterni di boschi e aree protette;
- Ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

Bruciature controllate consentite (nel periodo non vietato)

Fuori dal periodo 1 giugno - 31 ottobre, è consentito (dalle ore 5:00 alle 8:00):

- Raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli fino a 3 metri cubi per ettaro al giorno di stoppie, erbacce, sterpaglie e potature;
- Distanza minima 200 metri dai margini esterni di boschi e aree protette;
- Obbligo di autorizzazione dal Comando Polizia Locale.

In caso di vento, scirocco o condizioni meteorologiche sfavorevoli le operazioni sono comunque sospese o vietate

Sanzioni e responsabilità

- I trasgressori saranno ritenuti responsabili di eventuali danni a persone o beni;
- Denuncia alla Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- Sanzioni amministrative da non meno di € 200,00 (art. 7-bis D.Lgs. 267/2000);
- In caso di abbruciamento senza autorizzazione: sanzioni penali ex D.Lgs. 152/2006 (art. 256);
- Il Comune può eseguire d'ufficio le opere necessarie con rivalsa spese sui responsabili.

Numeri utili. Chiunque avvisti un incendio è tenuto ad avvisare immediatamente: Corpo forestale 1515, Vigili del Fuoco 115, Polizia Locale 0932/821533 – 366 6784099

Il testo integrale dell'Ordinanza n. 10/2026 è in allegato e disponibile per la consultazione.

Allegati

Ultimo aggiornamento: 21/04/2026, 09:46

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